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Sez. 3, Sentenza n. 491 del 18/01/2000 (Rv. 532925 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - RAPPORTI E VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ | Prova presuntiva dedotta dall'accertamento compiuto dal pubblico ufficiale - Ammissibilità - Convincimento del giudice di merito basato soltanto sulla predetta presunzione - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532925-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - RAPPORTI E VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ

Il giudice di merito può fondare il suo convincimento anche esclusivamente su una prova presuntiva semplice, non essendo tale prova inferiore alle altre, e pertanto desumere la velocità di un veicolo dalle tracce di frenata dello stesso sulla carreggiata, accertate dagli organi di polizia stradale, il cui rapporto sul punto fa fede fino a querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)