Sez. 3, Sentenza n. 491 del 18/01/2000 (Rv. 532925 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - RAPPORTI E VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ | Prova presuntiva dedotta dall'accertamento compiuto dal pubblico ufficiale - Ammissibilità - Convincimento del giudice di merito basato soltanto sulla predetta presunzione - Sufficienza - Fondamento.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - RAPPORTI E VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE PUBBLICHE AUTORITÀ
Il giudice di merito può fondare il suo convincimento anche esclusivamente su una prova presuntiva semplice, non essendo tale prova inferiore alle altre, e pertanto desumere la velocità di un veicolo dalle tracce di frenata dello stesso sulla carreggiata, accertate dagli organi di polizia stradale, il cui rapporto sul punto fa fede fino a querela di falso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)