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Sez. 3, Sentenza n. 3991 del 22/04/1999 (Rv. 525614 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE | Obbligo del conducente di adottare misure di precauzione - Osservanza - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1999-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525614-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE

Ai fini della responsabilità per danni cagionati dalla circolazione di veicoli, l'obbligo imposto ai conducenti di attuare misure di precauzione deve ritenersi correlato alla prevedibilità dell'evento da parte di una persona di media avvedutezza, senza potersi estendere anche alla considerazione ed attuazione di condotte di terzi del tutto irrazionali, e al di fuori di ogni logica prevedibilità (nella specie, l'improvvisa, e non segnalata in modo idoneo, presenza sulla sede stradale di animale selvatico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)