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Sez. 3, Sentenza n. 6807 del 13/05/2002 (Rv. 554347 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Responsabilità extracontrattuale - Strada aperta al pubblico - Situazione di insidia - Onere probatorio - Ripartizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554347-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di responsabilità extracontrattuale, una volta che sia stata accertata l'esistenza di una situazione di insidia, la cui prova incombe sul danneggiato, in una strada aperta al pubblico (nella specie, presenza sull'autostrada di una volpe che aveva urtato un'autovettura in transito), spetta all'ente proprietario (o concessionario) della strada o autostrada l'onere di provare che l'incidente causato da tale situazione poteva essere evitato da una diversa condotta di guida dell'autoveicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)