Sez. 5, Sentenza n. 9209 del 21/04/2011 (Rv. 617540 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Responsabilità solidale tra coniugi ex art. 17 legge n. 114 del 1977 - Accertamento in rettifica nei confonti di uno di essi - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
La responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi "per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito", prevista dall'art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)