Sez. L, Sentenza n. 25 del 04/01/2007 (Rv. 594242 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO | Nullità delle dimissioni della lavoratrice nel periodo di interdizione ex art. 1 della legge n. 7 del 1963 - Effetti - Permanenza del rapporto di lavoro - Indennizzabilità dello stato di disoccupazione - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO
La permanenza del rapporto di lavoro, in conseguenza della nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di interdizione di cui all'art. 1 della legge n. 7 del 1963 (dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso), ripristinabile a semplice richiesta della lavoratrice, esclude l' indennizzabilità dello stato di disoccupazione alla stregua della normativa previdenziale.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto applicazione degli stessi criteri interpretativi enunciati da Corte cost. n.269 del 2002, ravvisando l' "eadem ratio" della disposizione al vaglio dal Giudice delle leggi, di tutela dello stato di disoccupazione non dipendente da libera scelta del lavoratore)
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 488 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)