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Sez. L, Sentenza n. 1087 del 04/02/1987 (Rv. 450649 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - NULLITÀ DELLE DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE - INSORGENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450649-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - NULLITÀ DELLE DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE - INSORGENZA - CONDIZIONI.*

La disposizione dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 - che prevede, in caso di nullità del licenziamento della lavoratrice perché intimato a causa di matrimonio, l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere alla lavoratrice medesima la retribuzione globale di fatto fino al giorno della riassunzione in servizio, stante la dipendenza della mancata prestazione lavorativa dall'illegittimo rifiuto di quest'ultimo di riceverla - non si riferisce (sia per il suo tenore letterale, sia per la diversità della fattispecie) anche all'ipotesi della nullità delle dimissioni dalla lavoratrice rassegnate - senza conferma all'ufficio del lavoro - nel periodo di interdizione di cui all'art. 1 della legge cit. (ossia dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso) e, pertanto, l'Obbligo della retribuzione con la mora credendi relativa del datore di lavoro sorge soltanto nel momento in cui la lavoratrice, facendo valere la nullità del proprio recesso e la perdurante validità del rapporto di lavoro, offra nuovamente la propria prestazione. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere alla lavoratrice tutte le retribuzioni arretrate giacché nel ricorso introduttivo del giudizio non era contenuta alcuna richiesta di ripristino del rapporto). (V 389/83, mass n 425204).*

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 7 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)