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Sez. L, Sentenza n. 10817 del 17/05/2011 (Rv. 617404 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO | Nullità delle dimissioni della lavoratrice nel periodo di interdizione ex art. 1, legge n. 7 del 1963 - Obbligo del datore di lavoro di conservare la retribuzione - Insorgenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617404-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO

La disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 7 del 1963 - che prevede, in caso di nullità del licenziamento della lavoratrice perché intimato a causa di matrimonio, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere alla lavoratrice medesima la retribuzione globale di fatto fino al giorno della riassunzione in servizio, stante la dipendenza della mancata prestazione lavorativa dall'illegittimo rifiuto di quest'ultimo di riceverla - non si riferisce (sia per il suo tenore letterale, sia per la diversità della fattispecie) anche all'ipotesi della nullità delle dimissioni dalla lavoratrice rassegnate - senza conferma all'ufficio del lavoro - nel periodo di interdizione di cui all'art. 1 della medesima legge (ossia dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso). Pertanto, l'obbligo della retribuzione con la "mora credendi" relativa del datore di lavoro sorge soltanto nel momento in cui la lavoratrice, facendo valere la nullità del proprio recesso e la perdurante validità del rapporto di lavoro, offra nuovamente la propria prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 7 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)