Sez. 1 - , Sentenza n. 36441 del 06/05/2021 Ud. (dep. 07/10/2021) Rv. 282005 - 01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE | Composizione - Natura del decreto di nomina - Destinazione di magistrati del tribunale o della corte di appello diversi da quelli che ne fanno parte ai sensi dell'art. 7-bis ord. giud. - Conseguenze - Nullità - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE
In tema di capacità e costituzione del giudice, alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 3 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449, che ha eliminato, sotto il profilo organico, l'autonomia delle Corti d'assise rispetto all'ufficio di appartenenza, il decreto di nomina dei magistrati ad esse destinati non riveste natura costituiva della loro specifica capacità di esercizio della funzione giurisdizionale; ne consegue che non integra una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme in tema di destinazione dei magistrati alle Corti d'assise, per il profilo della partecipazione al collegio di un giudice del Tribunale o della Corte d'appello non ricompreso tra quelli che ne fanno parte ai sensi dell'art. 7-bis r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, nonché della sostituzione di un giudice con altri dello stesso ufficio giudiziario - anche fuori delle ipotesi previste - con modalità diverse da quelle consentite.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Costituzione art. 25, DPR 22/09/1988 num. 449 art. 3, Legge 21/02/1989 num. 58, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)