Sez. 1, Sentenza n. 6769 del 06/04/2004 (Rv. 571894 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Qualificazione di un fatto come illecito amministrativo - Successiva qualificazione del medesimo fatto come reato - Intervenuta depenalizzazione - Normativa applicabile - Norma vigente al momento della commissione del fatto - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Allorché un fatto, già sanzionato come illecito amministrativo, non abbia perduto il carattere di illiceità, ma lo abbia visto aggravarsi, assurgendo al rango di illecito penale, non può tenersi conto del più grave regime sanzionatorio penale introdotto successivamente alla sua realizzazione, ma alla violazione deve essere applicata la sanzione amministrativa, vigendo in materia il principio "tempus regit factum", in virtù del quale è del tutto irrilevante che norme successivamente entrate in vigore abbiano eliminato o modificato tali sanzioni. Ne consegue ulteriormente che, anche nel caso in cui la condotta, originariamente sanzionata in via amministrativa e poi assoggettata a sanzione penale, venga successivamente depenalizzata, legittimamente può essere applicata la sanzione amministrativa. (Fattispecie relativa alla violazione di disposizioni del decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 118, in tema di macellazione di animali ai quali siano state somministrate sostanze ad azione estrogena ed androgena, originariamente sanzionata come illecito amministrativo, successivamente assoggetta a sanzione penale dall'art. 3, lettera b, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, e quindi depenalizzata ad opera del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, violazioni per le quali era stata applicata la sanzione amministrativa originariamente prevista dal decreto legislativo n. 118 del 1992).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/02/1992 num. 118 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 336 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)