Sez. 1, Sentenza n. 24060 del 28/12/2004 (Rv. 579206 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Successione di leggi nel tempo - Norma successiva più favorevole - Applicabilità a fatti commessi anteriormente - Esclusione - Fondamento - Successiva qualificazione del medesimo fatto come reato - Intervenuta depenalizzazione - Applicazione della norma vigente al momento del fatto - Necessità - Disciplina penale più favorevole in ordine alla prescrizione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In materia di illeciti amministrativi, l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo in cui era condotta abbia a verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e dei diversi principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., anche nel caso in cui la condotta, originariamente qualificata come illecito amministrativo, sia stata poi sanzionata come illecito penale per essere successivamente assoggettata nuovamente a sanzione amministrativa; ipotesi, questa, nella quale non può trovare applicazione neanche la più favorevole disciplina in tema di prescrizione dell'illecito penale. (Fattispecie relativa alla violazione di disposizioni del D.Lgs. 27 febbraio 1992, n. 118, in tema di somministrazione, ad animali, di sostanze ad azione androgena, originariamente sanzionata come illecito amministrativo, successivamente assoggettata a sanzione penale dall'art. 3, lettera b, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336, e quindi depenalizzata ad opera di del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, violazione per la quale era stata applicata la sanzione amministrativa originariamente prevista dal D.Lgs. n. 118 del 1992).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/02/1992 num. 118 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 336 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)