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Sez. 1, Sentenza n. 414 del 12/01/2005 (Rv. 578822 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Illecito amministrativo - Principio "tempus regit factum" - Applicabilità - Conseguenze - Illecito amministrativo disciplinato dal D.Lgs. n. 118 del 1992 - Successiva penalizzazione ad opera del D.Lgs. n. 336 del 1999 - Regime, più favorevole, della prescrizione del reato - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578822-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE

In tema di illecito amministrativo vige il principio "tempus regit factum", onde sono irrilevanti tutte le modifiche della disciplina successive alla consumazione dell'illecito; ne consegue che l'autore di illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 118 del 1992 non può invocare il diverso, più favorevole regime della prescrizione stabilito, in relazione al successivo D.Lgs. n. 336 del 1999 (che per un certo periodo ha comportato la trasformazione dell'illecito amministrativo in illecito penale), dall'art. 157 cod. pen.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/02/1992 num. 118 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 336, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)