Sez. 1, Sentenza n. 33913 del 23/06/2015 Cc. (dep. 03/08/2015) Rv. 264758 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Scadenza dei termini di durata massima della misura cautelare - Questione posta nel giudizio di cognizione - Irrevocabilità della sentenza di condanna - Sopravvenuta carenza d'interesse - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione cautelare, proposta in pendenza del giudizio di cognizione, con la quale si deduce l'avvenuta scadenza dei termini di durata della custodia in carcere, quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al presofferto, perchè la definitività dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)