Sez. 6, Sentenza n. 10786 del 09/02/2018 Cc. (dep. 09/03/2018) Rv. 272764 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Misure coercitive custodiali - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena detentiva eseguibile - Effetto - Cessazione della funzione cautelare - Conseguenze - Impugnazione cautelare - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di misure cautelari, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rimessione in libertà del condannato garantendo l'esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l'applicazione della misura e l'esecuzione della condanna; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione cautelare (nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere) in quanto la definitività del titolo esecutivo apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)