diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 23140 del 26/03/2019 Ud. (dep. 27/05/2019) Rv. 276755 - 02

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Cantieri temporanei e mobili - Appalto - Responsabilità del committente e del datore di lavoro - Rapporto.
Stato
decisa il 2019-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276755-02

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di omicidio colposo da infortunio sul lavoro nell'ambito di appalto in cantiere edile, i doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile al datore di lavoro, quale primo destinatario della stessa nei confronti dei propri dipendenti, allorquando, anche a fronte di competenze altrui, egli destini gli stessi a mansioni oggettivamente pericolose in ragione del generale contesto in cui esse si svolgono.(Fattispecie di omicidio colposo di un lavoratore ascritto al direttore tecnico di cantiere e al datore di lavoro per non aver dotato il cantiere di parapetti idonei ad impedire cadute dall'alto, in cui la Corte ha escluso che la direttiva 92/57CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, attuativo della direttiva stessa nonché il titolo IV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - avrebbero posto integralmente in capo al committente e non anche al datore di lavoro, l'eventuale obbligo di adottare i predetti parapetti nell'ambito del piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/04/2008 num. 81 art. 80, Direttive Commissione CEE del 1992 num. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)