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Sez. 4, Sentenza n. 23171 del 09/02/2016 Ud. (dep. 01/06/2016) Rv. 266963 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Appalto - Cantiere c.d. "sotto-soglia" - Normativa antinfortunistica - Responsabilità del committente - Obblighi - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266963-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere "sotto - soglia"), è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di omicidio colposo del committente, il quale aveva omesso non solo di verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione alla entità e tipologia dell'opera, ma anche di attivare i propri poteri di inibizione dei lavori, a fronte della inadeguatezza dimensionale dell'impresa e delle evidenti irregolarità del cantiere).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 3 com. 8, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 15, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)