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Sez. 3, Sentenza n. 12228 del 25/02/2015 Ud. (dep. 24/03/2015) Rv. 262757 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Lavori affidati in appalto - Responsabilità del committente - Esonero - Possibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262757-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse andare esente da responsabilità il committente che aveva omesso di attivarsi per prevenire il rischio, non specifico, di caduta dall'alto di un operaio operante su un lucernaio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 6, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)