Sez. 2, Sentenza n. 5618 del 22/05/1995 (Rv. 492381 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE | Istanza di ammissione di una prova - Ordinanza di rigetto - Mancata proposizione del reclamo - Successivo controllo del collegio sull'ordinanza - Ammissibilità - Condizioni.
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE
La mancata proposizione del reclamo ex art. 178 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza che respinge l'istanza di ammissione di una prova non impedisce il successivo controllo del Collegio sull'ordinanza stessa, sempreché la parte interessata abbia riproposto la questione in sede di precisazione delle conclusioni, restando in caso contrario la cennata questione preclusa anche in sede di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)