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Sez. 2, Sentenza n. 7672 del 06/09/1994 (Rv. 487845 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ORDINANZA AMMISSIVA | Mancato reclamo ex art. 178 cod. proc. civ. - Rimessione della causa al collegio - Richiesta di revoca della ordinanza - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487845-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ORDINANZA AMMISSIVA

La mancata proposizione del reclamo ex art. 178 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza ammissiva di una prova, non impedisce alla parte, che si sia opposta all'ammissione, di dolersene davanti al collegio, quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ., sempre che, in sede di conclusioni definitive, essa abbia richiesto la revoca di detta ordinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)