Sez. 3, Sentenza n. 12527 del 22/09/2000 (Rv. 540352 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Immobili urbani adibiti ad uso abitativo - Disciplina ex art. 1 bis legge n. 61 del 1989 - Portata - Mora del conduttore durante la sospensione dell'esecuzione - Per tutto il periodo successivo alla condanna di rilascio - Estensione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
In tema di locazione di immobili urbani ad uso abitativo, l'art. 1 bis della legge 21 febbraio 1989 n. 61 - a norma del quale il conduttore, durante il periodo di sospensione dell'esecuzione, è tenuto a corrispondere una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto al momento della cessazione del contratto, maggiorato del venti per cento, oltre agli oneri accessori di cui all'art. 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - considera in mora il conduttore non soltanto durante il periodo di sospensione dell'esecuzione stabilito dall'art. 1 della medesima legge, ma per tutto il periodo successivo alla condanna di rilascio, fino alla riconsegna effettiva dell'immobile, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 1591 cod.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 1 bis CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)