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Sez. 3, Sentenza n. 5927 del 27/05/1995 (Rv. 492514 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE | Art. 1 bis legge n. 61 del 1989 - Disciplina - Portata.
Stato
decisa il 1995-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492514-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE

In tema di locazione d'immobili adibiti ad uso di abitazione, l'art. 1 bis della legge 21 febbraio 1989 n. 61 - il quale, nel convertire con modifiche il decreto legge 30 dicembre 1988 n. 551, ha disposto che, per i comuni ad alta tensione abitativa, l'esecuzione degli sfratti per finita locazione è sospesa fino al 30 aprile 1989 e che, durante il periodo di sospensione dell'esecuzione, il conduttore è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, maggiorato del venti per cento - va interpretato nel senso che tale maggiorazione esclude eventuali, ulteriori pretese pecuniarie del locatore, ai sensi del menzionato art. 1591, limitatamente al periodo di sospensione dell'esecuzione, ferma restando, al di fuori di tale ambito temporale, l'applicabilità delle regole ordinarie dettate dalla citata norma del codice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)