Sez. L, Sentenza n. 4582 del 06/05/1998 (Rv. 515168 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE | Contratto di lavoro su testo prestampato - Data di scadenza - Riempimento successivo da parte del datore di lavoro - Oggetto della contestazione - Veridicità del contenuto della scrittura (e non la provenienza delle dichiarazioni) - Querela di falso - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa alla mancata considerazione da parte del giudice di merito di elementi indiziari circa l'effettivo tenore della stipulazione.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE
Qualora il lavoratore sostenga di avere stipulato un contratto a tempo indeterminato e che nel contratto di lavoro prodotto dalla controparte, redatto mediante utilizzazione di un modulo prestampato e pacificamente da lui sottoscritto, la data di scadenza, lasciata in bianco, è stata apposta in un momento successivo dal datore di lavoro, al fine di far risultare il contratto a termine e non a tempo indeterminato, non è ammissibile né necessaria una querela di falso, perché la contestazione verte, attesa la particolare natura della fattispecie, sulla veridicità del contenuto della scrittura privata e non sulla provenienza delle dichiarazioni. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto necessaria la querela di falso e non aveva considerato il possibile rilievo di elementi probatori quali l'utilizzazione di un modulo prestampato, la diversità grafica degli elementi asseritamente inseriti in un secondo momento e la mancata consegna di copia del contratto al lavoratore, in ottemperanza a quanto previsto, in materia di contratti a termine, dall'art. 1, comma quarto della legge n. 230 del 1962).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)