Sez. L, Sentenza n. 6781 del 06/08/1987 (Rv. 454986 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - CONTESTAZIONE DELLA VERITÀ INTRINSECA DEL CONTENUTO - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - CONTESTAZIONE DELLA VERITÀ INTRINSECA DEL CONTENUTO - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alla scrittura privata (art. 2702 cod. civ.) - che non ha la piena efficacia probatoria dell'atto pubblico (art. 2700 cod. civ.), ma, se riconosciuta od autenticata, fa piena prova solo della provenienza delle dichiarazioni da chi le ha sottoscritte - la verità intrinseca delle dichiarazioni in essa contenute può essere contrastata dalla controparte con ogni mezzo di prova senza necessità di ricorrere alla querela di falso. Pertanto il giudice del merito può e deve liberamente apprezzare il contenuto della scrittura privata prodotta in giudizio, in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti al processo, e può anche disattenderla nell'Esercizio del suo potere discrezionale di valutazione delle prove. (nella specie la S. C. ha cassato per vizio di motivazione la pronuncia del giudice del merito che, nel valutare il contenuto di una scrittura privata, non aveva tenuto conto anche delle risultanze della prova testimoniale). (V 4689/83, mass n 429584).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)