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Sez. 5, Sentenza n. 4246 del 23/02/2007 (Rv. 595976 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Credito d'imposta - Diritto al rimborso - Consolidamento - Detrazione del relativo importo nelle successive dichiarazioni annuali - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595976-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di I.V.A. e con riferimento al recupero delle eccedenze d'imposta, l'avvenuto consolidamento del diritto al rimborso, conseguente all'omessa rettifica della dichiarazione entro il termine previsto dall'art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non attribuisce al contribuente la facoltà di portare in detrazione la medesima somma nelle successive dichiarazioni annuali, con conseguente violazione dell'obbligo di versare quanto effettivamente dovuto in base alle stesse dichiarazioni: tale operazione contrasta infatti con il principio dell'alternatività fra la richiesta di rimborso e la detrazione del credito dalla dichiarazione annuale, nonché con l'obbligo, previsto dall'art. 30, secondo comma, del d.P.R. n. 633 cit., di portare l'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, al fine di rendere conoscibile e controllabile da parte dell'Ufficio la complessiva posizione del contribuente nell'arco del biennio di riferimento. L'estensione alla materia tributaria dei principi generali del codice civile in tema di estinzione per compensazione, prevista dall'art. 8 della dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, opera d'altronde soltanto a decorrere dall'anno d'imposta 2002, previa emanazione di apposita disciplina di attuazione, restando ferma, per il periodo precedente, la regola secondo cui la compensazione è ammessa soltanto nei casi specificamente contemplati.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)