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Sez. L, Sentenza n. 6940 del 13/08/1987 (Rv. 455125 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - STABILITÀ DEL MEDESIMO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1987-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455125-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - STABILITÀ DEL MEDESIMO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*

La stabilità nel posto di lavoro, che costituisce il presupposto di fatto per il normale decorso della prescrizione dei crediti del lavoratore in costanza di rapporto, si identifica sul piano sostanziale nella previsione di circostanze oggettive che consentano il licenziamento e sul piano della tutela dei diritti nella possibilità per il lavoratore di ottenere la rimozione degli effetti del licenziamento illegittimo con la riattivazione dello Obbligo retributivo (cosiddetta tutela reale), ancorché rimanga incoercibile l'Obbligo di reintegra nel posto di lavoro. (V 415/85, mass n 438628; (V 5906/84, mass n 437571; (V 1084/84, mass n 433241; (Conf 3737/85, mass n 441316, prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)