Sez. L, Sentenza n. 415 del 26/01/1985 (Rv. 438628 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORSO DEL TERMINE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO AVENTE CARATTERE DI STABILITÀ - DEROGA PER EFFETTO DELLA NON ESEGUIBILITÀ IN FORMA SPECIFICA DELLO ORDINE DI REINTEGRAZIONE O DELL'ESCLUSIONE DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORSO DEL TERMINE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO AVENTE CARATTERE DI STABILITÀ - DEROGA PER EFFETTO DELLA NON ESEGUIBILITÀ IN FORMA SPECIFICA DELLO ORDINE DI REINTEGRAZIONE O DELL'ESCLUSIONE DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - INSUSSISTENZA.*
Anche dopo la dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. (per effetto della sentenza 10 giugno 1966 n. 63 della Corte costituzionale) il principio del decorso del termine prescrizionale del diritto alla retribuzione durante lo svolgimento del rapporto di lavoro che abbia carattere di stabilità, per essere applicabile la cosiddetta tutela reale predisposta dall'art. 18 statuto lavoratori in caso di licenziamento individuale, non trova deroga per la non eseguibilità in Forma specifica dell'ordine di reintegrazione, né per l'esclusione dei licenziamenti collettivi dall'applicazione della legge n. 604 del 1966, rimanendo questi comunque soggetti al Sindacato del giudice. (V 1084/84, mass n 433241; (V 1073/84, mass n 433299; (V 653/84, mass n 432921; (V 886/83, mass n 425641).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)