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Sez. L, Sentenza n. 2058 del 13/03/1996 (Rv. 496315 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | In costanza di rapporto - Condizioni - Stabilità del rapporto - Configurabilità - Estremi - Rapporto di lavoro dei dirigenti - Prescrizione dei crediti in costanza di rapporto - Esclusione - Applicabilità al licenziamento di dirigenti dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496315-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE

La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre in costanza di rapporto di lavoro solo nel caso in cui detto rapporto sia assistito da garanzia di stabilità, il che si verifica quando il rapporto medesimo sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini l'efficacia e la legittimità della risoluzione al riscontro di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (c.d. stabilità reale); tale ipotesi non ricorre nel rapporto di lavoro dei dirigenti, non rilevando in proposito l'applicabilità dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 al licenziamento di tale categoria di prestatori di lavoro, atteso che l'eventuale violazione delle regole procedimentali sulla contestazione dell'addebito disciplinare ivi previste e la stessa inesistenza dell'infrazione contestata non determinano il ripristino del rapporto, ma solo il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (o di altra indennità eventualmente prevista per tale evenienza dalla contrattazione collettiva di settore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)