Sez. 2, Sentenza n. 686 del 16/01/2006 (Rv. 586447 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE | Consegna di "aliud pro alio" e mancanza delle qualità omesse - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE
In tema di compravendita, qualora la "res tradita" sia completamente diversa da quella pattuita, in quanto appartenente a un genere diverso, ricorre l'ipotesi non della mancanza delle qualità promesse, ma della consegna di "aliud pro alio", che dà luogo a un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ.. (La S.C., nel cassare la sentenza di merito, ha ritenuto che ricorresse, nella specie, la vendita di "aliud pro alio", avendo il venditore consegnato due pitture da cavalletto in luogo dei due affreschi oggetto della pattuizione, beni che soddisfano peculiari esigenze estetiche, in quanto appartenenti a un genere pittorico unico e aventi valore venale superiore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)