Sez. 1, Sentenza n. 25 del 03/01/1991 (Rv. 470358 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Prove | In genere - Acquisizione di nuovi documenti dopo la rimessione della causa al collegio - Legittimita ' - Condizioni.
Impugnazioni civili - Appello - Prove
La norma dell'art. 345 cod. proc. civ. - secondo la quale anche in grado d'appello possono depositarsi nuovi documenti senza bisogno di autorizzazione del giudice - va interpretata nel senso che quei documenti, se non prodotti al momento della costituzione in giudizio della parte con la contestuale loro elencazione nell'atto di appello o nella comparsa di risposta, possono essere utilmente depositati anche nel corso della fase istruttoria di secondo grado fino alla precisazione delle conclusioni ed alla rimessione della causa al collegio, in modo che sia consentito alla controparte di prenderne visione in tempo utile per eventualmente modificare le proprie conclusioni, e di illustrarle poi nelle scritture difensive e in sede di discussione orale della causa. Pertanto, i documenti nuovi, depositati dopo la rimessione della causa al collegio, possono ritenersi ritualmente introdotti nel processo solo se la parte avversa, messa in condizione di esaminarli e di commentarli, abbia aderito alla loro tardiva produzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)