Sez. 2, Sentenza n. 10579 del 10/12/1994 (Rv. 489124 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE | Presentazione di nuovi documenti dopo la rimessione della causa al collegio - Menzione di essi nell'indice del fascicolo di parte e nella comparsa conclusionale comunicata a controparte - Omessa opposizione alla tardiva produzione - Conseguenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE
I nuovi documenti presentati dopo la rimessione della causa al collegio dei quali sia fatta menzione nell'indice del fascicolo di parte e nella comparsa conclusionale comunicata alla controparte, devono considerarsi ritualmente introdotti nel processo se la parte avversa non si sia opposta alla loro tardiva produzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)