Sez. 5, Sentenza n. 9320 del 20/04/2006 (Rv. 590964 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) | Distinzione tra i contratti di appalto e di vendita - Criteri - Fattispecie in tema di determinazione dell'aliquota IVA.
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI)
Ai fini della differenziazione tra i contratti di appalto e di vendita (di cosa futura), costituisce criterio fondamentale quello della prevalenza o meno del lavoro sulla fornitura della materia, mentre il riferimento alla comune intenzione delle parti rappresenta criterio suppletivo. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto quindi immune da censura l'apprezzamento del giudice di merito, che - agli effetti della determinazione dell'aliquota IVA - aveva qualificato le operazioni imponibili come vendite e non come appalti, sul duplice rilievo che i corrispettivi pattuiti per la messa in opera dei materiali risultavano sensibilmente inferiori a quelli per la loro cessione e che nelle relative fatture le stesse parti avevano qualificato i negozi come vendite).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)