Sez. U, Sentenza n. 11656 del 12/05/2008 (Rv. 602975 - 01)
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA | Cessione di fabbricato da realizzare, con obbligo del cedente di eseguire i relativi necessari lavori - Natura del contratto - Vendita di cosa futura ovvero contratto misto di vendita di cosa presente ed appalto - Criterio distintivo - Centralità dell'intento delle parti.
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA
Il contratto riguardante la cessione di un fabbricato non ancora realizzato, con previsione dell'obbligo del cedente - che sia proprietario anche del terreno su cui l'erigendo fabbricato insisterà - di eseguire i lavori necessari al fine di completare il bene e di renderlo idoneo al godimento, può integrare alternativamente tanto gli estremi della vendita di una cosa futura (verificandosi allora l'effetto traslativo nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza), quanto quelli del negozio misto, caratterizzato da elementi propri della vendita di cosa presente (il suolo, con conseguente effetto traslativo immediato dello stesso) e dell'appalto, a secondo che assuma rilievo centrale, nel sinallagma contrattuale, l'intento delle parti avente ad oggetto il conseguimento della proprietà dell'immobile completato ovvero il trasferimento della proprietà attuale del suolo e l'attività realizzatrice dell'opera da parte del cedente, a proprio rischio e con la propria organizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)