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Sez. 3 - , Ordinanza n. 23189 del 27/09/2018 (Rv. 650601 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Minorenne - Raggiungimento della maggiore età nel corso del processo - Impugnazione - Instaurazione da e contro i soggetti effettivamente legittimati - Necessità.
Stato
decisa il 2018-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650601-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)