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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15826 del 17/05/2022 (Rv. 665045 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE | Impugnazione - Proposizione nei confronti del genitore del minore che abbia raggiunto la maggior età nel corso del precedente giudizio - Inammissibilità - Limiti di applicabilità del principio - Estensione al caso di genitore parte del giudizio per sanzione amministrativa per illecito commesso dal minore - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665045-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE

Il principio in forza del quale è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti del genitore del minore che abbia raggiunto la maggiore età nel corso del precedente giudizio, benché l'evento non sia stato dichiarato né notificato, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui il minore sia stato parte del giudizio e vi abbia partecipato a mezzo del genitore esercente la responsabilità genitoriale, quale suo rappresentante processuale, non anche quando il genitore (e non il minore) sia stato parte del giudizio perché, in qualità di esercente la responsabilità sul minore, sia stato direttamente e personalmente sanzionato in conseguenza dell'illecito amministrativo commesso da quest'ultimo.

Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)