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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2336 del 25/01/2023 (Rv. 666713 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Interruzione del processo - Raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito a mezzo del genitore - Regolamento di competenza proposto dal genitore - Inammissibilità - Ragioni. PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666713-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il regolamento di competenza, al pari del giudizio di impugnazione, deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti.

Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)