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Sez. 1, Sentenza n. 6762 del 06/04/2004 (Rv. 571889 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Ordinanza - ingiunzione - Termine per l'emissione - Individuazione - Termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge n. 241 del 1990 - Esclusione - Termine quinquennale di prescrizione dell'illecito di cui all'art. 28 legge n. 689 - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571889-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di illeciti amministrativi commessi attraverso la violazione di un regolamento comunale (nella specie: del Comune di Sesto san Giovanni, relativo all'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni), il termine per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione contenente la sanzione (nella specie: per l'affissione di manifesti al di fuori degli spazi consentiti), a seguito della tempestiva contestazione o notificazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è quello quinquennale, stabilito dall'art. 28 della detta legge n. 689, con riguardo alla prescrizione dell'illecito, atteso che il comma secondo dell'art. 18 della legge del 1981 non stabilisce alcun termine specifico per la conclusione del procedimento e per l'emanazione di detta ordinanza (Nell'enunciare tale principio la Corte ha escluso sia l'applicabilità del termine di cui all'art. 204 cod. strad. - applicato al caso in esame dal Giudice di pace -, per l'impossibilità della sua interpretazione analogica, sia di quello generale, di cui all'art. 2, comma terzo, della legge n. 241 del 1990, che contiene la regola temporale per la definizione del procedimento amministrativo, in ragione della peculiarità del sistema sanzionatorio e della sua natura contenziosa).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)