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Sez. 1, Sentenza n. 12082 del 06/10/2000 Ud. (dep. 23/11/2000) Rv. 217345 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Trascrizione delle registrazioni - Esecuzione con forme diverse dalla perizia - Inutilizzabilità in dibattimento del contenuto delle conversazioni - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217345-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazioni, la mancata effettuazione della trascrizione delle registrazioni con le forme della perizia non costituisce causa di inutilizzabilità, nel dibattimento, del contenuto delle conversazioni intercettate, essendo la prova costituita dalle cassette o bobine contenenti le registrazioni, atteso anche che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, stesso codice tra le disposizioni la cui inosservanza dia luogo a inutilizzabilità e che l'esecuzione della trascrizione in forme diverse da quelle della perizia non è né espressamente prevista come causa di nullità, né riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)