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Sez. 6, Sentenza n. 3784 del 05/10/1994 Ud. (dep. 07/04/1995) Rv. 201854 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni | Incarico che limiti ad una parte del contenuto delle intercettazioni la relativa trascrizione - Nullità - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1994-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201854-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni

L'incarico peritale che limiti ad una parte soltanto del contenuto delle intercettazioni telefoniche la relativa trascrizione non è affetto da alcuna nullità, sia perché la nullità non è prevista né può farsi discendere dalla previsione di cui all'art. 268, 7 comma, c.p.p., sia perché ciò che rileva ai fini del diritto di difesa è che nell'espletamento della trascrizione, siano osservate esatte forme di garanzia previste per la perizia, dato che in caso di perizia disposta in dibattimento, la facoltà di nomina di propri consulenti, nella speditezza del modo di cui all'art. 152 norme att. cod.proc.pen., consente all'imputato di svolgere osservazioni circa la rilevanza delle registrazioni non trascritte e di provvedere esso stesso, per il tramite di suo consulente, a far trascrivere quanto altro possa interessargli, potendo comunque estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 8 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 152, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 152

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)