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Sez. L, Sentenza n. 9925 del 23/11/1994 (Rv. 488784 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - IN GENERE | Pagamento della sorte capitale da parte dell'appellante già condannato anche al pagamento di rivalutazione ed interessi - Rigetto dell'appello - Cessazione della materia del contendere quanto alla sorte capitale - Esclusione - Condanna alla rivalutazione ed interessi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488784-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - IN GENERE

Il pagamento della sorte capitale, eseguito dall'appellante in pendenza del giudizio di appello avverso sentenza di condanna al pagamento - in relazione ad un rapporto di parasubordinazione - di capitale, rivalutazione ed interessi, non comporta, per il giudice di secondo grado che ritenga l'infondatezza del gravame, un obbligo di "revoca" di detta sentenza, con l'emissione di una pronuncia che dichiari la cessazione della materia del contendere quanto alla sorte capitale e limiti la condanna soltanto alla rivalutazione ed agli interessi; infatti, intervenuto il rigetto dell'appello, il titolo esecutivo è costituito solo dalla sentenza di primo grado, la cui inefficacia nella parte relativa al pagamento parziale eseguito nel corso del giudizio di secondo grado è deducibile, eventualmente, in sede di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)