Sez. L, Sentenza n. 5510 del 04/06/1998 (Rv. 516088 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - IN GENERE | Condanna in primo grado al pagamento di capitale, rivalutazione ed interessi - Pagamento della sola sorte capitale nel corso del giudizio d'appello - Rigetto dell'appello - Ammissibilità - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - IN GENERE
Il pagamento della sorte capitale, eseguito dall'appellante in pendenza del giudizio di appello avverso sentenza di condanna al pagamento - in relazione ad un rapporto di parasubordinazione - di capitale, rivalutazione ed interessi, non comporta, per il giudice di secondo grado che ritenga l'infondatezza del gravame, un obbligo di "revoca" di detta sentenza, con l'emissione di una pronuncia che dichiari la cessazione della materia del contendere quanto alla sorte capitale e limiti la condanna soltanto alla rivalutazione ed agli interessi; infatti, intervenuto il rigetto dell'appello, il titolo esecutivo è costituito solo dalla sentenza di primo grado, la cui inefficacia nella parte relativa al pagamento parziale eseguito nel corso del giudizio di secondo grado è deducibile, eventualmente, in sede di esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)