Sez. 3, Sentenza n. 4520 del 06/12/2016 Ud. (dep. 31/01/2017) Rv. 268951 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRAVVENZIONI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MINORI | Scuola media inferiore - Reato - Configurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRAVVENZIONI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MINORI
L'inosservanza, da parte dell'esercente la potestà genitoriale, dell'obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non integra alcuna ipotesi di reato, in quanto il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, all. I, parte 52, ha abrogato l'art. 8 della legge n. 1859 del 1962, che estendeva l'applicazione delle sanzioni previste per l'inadempimento dell'obbligo di istruzione elementare, di cui all'art. 731 cod. pen., anche alle violazioni dell'obbligo scolastico della scuola media.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 731 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/04/2005 num. 76 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 13/12/2010 num. 212 art. 1 n. 52, Legge 31/12/1962 num. 1859 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)