Sez. 3, Sentenza n. 16965 del 21/03/2007 Ud. (dep. 04/05/2007) Rv. 237321 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRAVVENZIONI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MINORI | Inosservanza dell'obbligo di far frequentare ai minori la scuola secondaria - Violazione dell'art. 731 cod. pen. - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRAVVENZIONI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MINORI
L'art. 731 cod. pen. sanziona l'inosservanza dell'obbligo dei genitori di impartire ai figli minorenni l'istruzione elementare e, pertanto, non ricomprende l'inosservanza dell'art. 2 lett. c) della legge 28 marzo 2003 n. 53 secondo cui è assicurato a tutti il diritto all'istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età (nella specie la Corte ha ritenuto che non configura il reato di cui all'art. 731 cod. pen. la violazione dell'obbligo di far frequentare ai minori la scuola media superiore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 731 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/03/2003 num. 53 art. 2 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)