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Sez. L, Sentenza n. 12792 del 02/09/2003 (Rv. 566482 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE | Attività del giudice di merito - Raffronto tra il livello di inquadramento posseduto e quello rivendicato - Fattispecie relativa all'inquadramento di dipendente postale in area quadri o in area operativa.
Stato
decisa il 2003-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566482-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE

In materia di riconoscimento di qualifiche superiori, ex art. 2103 cod. civ., il giudice di merito deve esaminare le mansioni svolte in concreto dal ricorrente e porle a raffronto con il livello di inquadramento posseduto e con quello rivendicato, al fine di valutare se l'inquadramento effettuato dall'azienda corrisponda o meno alle mansioni in concreto svolte (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato tale principio di diritto in quanto, a fronte di una domanda volta ad ottenere da parte delle Poste italiane spa l'inquadramento nell'area quadri - II livello, anziché' nell'area operativa, avevano puntualizzato che - in base all'accordo integrativo 23.5.1995 - le mansioni di quadro di II livello consistevano nella gestione di una agenzia di media rilevanza, con struttura organizzativa, competenze, prestazioni e servizi più complessi da quelli gestiti da una agenzia di minore entità, ed avevano ritenuto che l'agenzia alla quale era addetto come direttore il ricorrente era invece da qualificarsi come agenzia di minore entità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)