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Sez. L, Sentenza n. 8212 del 16/06/2000 (Rv. 537668 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attività del giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 44 del contratto collettivo dei dipendenti delle Poste Italiane SpA concernente l'inquadramento nell'area quadri di secondo livello.
Stato
decisa il 2000-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537668-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inquadrabile nell'area quadri di secondo livello il dirigente di un ufficio postale ritenuto di minore entità, nonostante l'art. 44 del C.c.n.l. per i dipendenti delle Poste Italiane SpA si riferisse, in relazione a tale inquadramento, alla conduzione e al controllo di unità organizzative, o parti di esse, di media rilevanza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)