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Sez. 1, Sentenza n. 4179 del 19/12/1975 (Rv. 378524 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - AUTORIZZAZIONE - CESSIONE - COMMERCIABILITA - AZIENDA (AVVIAMENTO) - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - TITOLARITA DELL'ESERCIZIO E DELL'AZIENDA - INSCINDIBILITA - MANCATO TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA - INVALIDITA DELLA CESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE - EFFETTI - TITOLARITA DELL'ESERCIZIO - OBBLIGO DI ACQUISTO DELL'AZIENDA - CONSEGUENZE - COEREDI COMPROPRIETARI DI AZIENDA FARMACEUTICA - COEREDE TITOLARE DELL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA - ACQUISTO AUTOMATICO DELL'INTERA AZIENDA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378524-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - AUTORIZZAZIONE - CESSIONE - COMMERCIABILITA - AZIENDA (AVVIAMENTO) - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - TITOLARITA DELL'ESERCIZIO E DELL'AZIENDA - INSCINDIBILITA - MANCATO TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA - INVALIDITA DELLA CESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE - EFFETTI - TITOLARITA DELL'ESERCIZIO - OBBLIGO DI ACQUISTO DELL'AZIENDA - CONSEGUENZE - COEREDI COMPROPRIETARI DI AZIENDA FARMACEUTICA - COEREDE TITOLARE DELL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA - ACQUISTO AUTOMATICO DELL'INTERA AZIENDA - ESCLUSIONE.*

Il principio dell'indissolubilita della titolarita dell'Esercizio farmaceutico e di quella dell'azienda farmaceutica, come entita patrimoniale a se stante, introdotto dagli art 11 e 12 della legge 2 aprile 1968 n 475 - i quali dispongono che il titolare della farmacia deve, a pena di decadenza, avere anche la gestione diretta e personale dell'Esercizio e che il trasferimento della titolarita della farmacia e invalido se, assieme al diritto all'Esercizio di questa, non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi e connessa - non comporta l'acquisto ipso jure, da parte del titolare dell'Esercizio farmaceutico, della titolarita dell'azienda connessa, ma soltanto l'Obbligo del medesimo di procurarsene l'acquisto, a pena di decadenza, nei modi normali previsti dalla legge comune. Deve, pertanto, essere cassata con rinvio la sentenza del giudice del merito, la quale ha ritenuto che, per effetto dell'entrata in vigore della citata legge e della conseguente sopravvenuta nullita di una precedente scrittura privata, in virtu della quale la comproprieta dell'azienda farmaceutica continuava a spettare a piu coeredi, dei quali uno soltanto era stato autorizzato all'Esercizio del servizio farmaceutico, il titolare del servizio avesse acquistato automaticamente la proprieta esclusiva dell'azienda, senza che fosse stata disposta la divisione dell'asse ereditario di cui la farmacia faceva parte. (V 3772/69, mass n 344054).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 475 art. 11, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)