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Sez. 2, Sentenza n. 1830 del 18/02/2000 (Rv. 534044 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE | Comproprietari "pro indiviso" di un piano o porzione di piano - Rituale convocazione e valida rappresentanza nell'assemblea di uno dei comproprietari da parte di altro - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534044-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE

Affinché uno dei comproprietari "pro indiviso" di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea condominiale, nonché validamente rappresentato nella medesima da altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato - nella ricorrenza di circostanze presuntive affidate alla valutazione del giudice del merito - che, dato l'avviso ad uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione. In particolare, l'esigenza che tutti i comproprietari siano preventivamente informati della convocazione dell'assemblea condominiale può ritenersi soddisfatta quando risulti, secondo l'incensurabile accertamento del giudice del merito, che in qualunque modo i detti comproprietari ne abbiano avuto notizia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 66, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 66, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 67, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)