Sez. 2, Sentenza n. 7630 del 28/07/1990 (Rv. 468416 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - PROPRIETÀ INDIVISA DI PIANO O PORZIONE DI PIANO - CONVOCAZIONE DI TUTTI I COMPROPRIETARI - NECESSITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - PROPRIETÀ INDIVISA DI PIANO O PORZIONE DI PIANO - CONVOCAZIONE DI TUTTI I COMPROPRIETARI - NECESSITÀ.*
In tema di assemblea di condominio, l'art. 67 delle disp. Att. Cod. civ. - il quale dispone che qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante - non autorizza a ritenere che per la valida Costituzione della assemblea sia sufficiente la convocazione di uno solo dei comproprietari pro indiviso, essendo invece necessario che essi siano tutti avvertiti al fine di indicare quale di essi li rappresenterà nell'assemblea; la prova della valida convocazione di uno dei proprietari pro indiviso - in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 1136, sesto comma cod. civ. l'invito a partecipare all'assemblea non richiede l'atto scritto ma può essere effettuato con qualsiasi Forma o modalità idonea a portarlo a conoscenza del destinatario - può evincersi anche dall'avviso dato ad uno degli altri comproprietari, qualora ricorrano circostanze presuntive, affidate alla valutazione del giudice del merito, tali da far ritenere che quest'ultimo abbia reso edotto l'altro (o gli altri) comproprietari della convocazione medesima, specie quando trattasi di coniugi conviventi non in contrasto di interessi tra di loro. (V 2148/87, mass n 451377; (V 3231/84, mass n 435272; (V 590/80, mass n 403972; (V 590/80, mass n 403971; (V 2050/75, mass n 375768).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)