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Sez. 2, Sentenza n. 2526 del 24/07/1972 (Rv. 360027 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESENZIONE DEL LAVORATORE - LEGGE N 153 DEL 1969 - SOPRAVVENIENZA DOPO LA SENTENZA D'APPELLO - APPLICABILITA AI GRADI PRECEDENTI DEL GIUDIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360027-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESENZIONE DEL LAVORATORE - LEGGE N 153 DEL 1969 - SOPRAVVENIENZA DOPO LA SENTENZA D'APPELLO - APPLICABILITA AI GRADI PRECEDENTI DEL GIUDIZIO - CONDIZIONI.*

La norma dell'art 57 della legge 30 aprile 1969, n 153, secondo cui il lavoratore, nelle cause previdenziali da lui promosse, non e assoggettato al pagamento di spese, competenze e onorari (salvi i casi di azioni manifestamente infondate o temerarie), pur essendo sopravvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di appello, deve trovare applicazione, quale jus superveniens, anche con riguardo alle spese processuali dei pregressi gradi del giudizio, qualora, come nella specie, sussista uno specifico motivo di ricorso concernente il capo di pronunzia relativo alle spese. (V 1289'71; 304'71, mass n 349798; 1315'70, mass n 347028).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)