Sez. 3, Sentenza n. 520 del 14/02/1969 (Rv. 338654 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - INIDONEITA DELL'IMMOBILE LOCATO- IRRILEVANZA - LIMITI.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - INIDONEITA DELL'IMMOBILE LOCATO- IRRILEVANZA - LIMITI.*
Ai fini della cessazione della proroga legale per necessita del locatore, l'eventuale inidoneita attuale dell'immobile ad esaurire i bisogni del locatore stesso se non a seguito di opere di radicale trasformazione e adattamento non ha alcuna Rilevanza, in quanto spetta soltanto al locatore valutare la convenienza della propria sistemazione e di provvedere alle eventuali riparazioni, modifiche, restaurazioni ed adattamenti, salva l'ipotesi dell'inidoneita totale, assoluta e insuperabile dell'immobile a soddisfare la necessita del locatore. (V. 2103-65, 1101-64).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)