Sez. 3, Sentenza n. 3551 del 29/05/1980 (Rv. 407400 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - INIDONEITA ATTUALE DELL'IMMOBILE - ESIGENZA DI OPERE DI TRASFORMAZIONE ED ADATTAMENTO - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - INIDONEITA ATTUALE DELL'IMMOBILE - ESIGENZA DI OPERE DI TRASFORMAZIONE ED ADATTAMENTO - IRRILEVANZA.*
Ai fini della cessazione della proroga legale per necessita del locatore l'eventuale inidoneita attuale dell'immobile ad esaudire i bisogni del locatore stesso se non a seguito di opere di radicale trasformazione e adattamento non ha alcuna Rilevanza in quanto spetta al locatore valutare la convenienza della propria sistemazione e di provvedere alle eventuali riparazioni, modifiche, restaurazioni ed adattamenti, salva l'ipotesi della inidoneita totale, assoluta e insuperabile dell'immobile a soddisfare la necessita del locatore. (Conf 3902/78, mass n 393501; (Conf 520/69, mass n 338654).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)