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Sez. U, Sentenza n. 7 del 17/04/1996 Cc. (dep. 03/07/1996) Rv. 205257 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione | Ordinanza del G.I.P. ed ordinanza di riesame - Stretto collegamento e complementarietà - Sussistenza - Integrabilità reciproca della motivazione - Possibilità.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205257-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione

In tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione. (In applicazione di detto principio la Corte, rilevando la completezza della motivazione dell'ordinanza di riesame, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si deduceva la nullità del provvedimento del G.I.P. - e la conseguente nullità della ordinanza del tribunale - sotto il profilo della carenza della motivazione, costituita dal semplice richiamo alla richiesta del pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)